Domande frequenti sul voto

  • Il Consiglio Federale, con la delibera 36/2024, ha indetto l’assemblea elettiva nazionale il 15 dicembre 2024 presso il salone d’onore del CONI a Roma.

    Sia lo Statuto, all’art. 13 comma 8 lett. a), sia le indicazioni CONI per il quadriennio 2025-2028 prevedono la possibilità di svolgere le assemblee in forma elettronica a distanza.

    Questa modalità avrebbe indubbiamente favorito la partecipazione degli aventi diritto al voto che, potendo esprimere la propria preferenza da remoto, avrebbero risparmiato la trasferta nella capitale, non per tutti agevole. 

    In seguito alla decisione del Consiglio, invece, sarà necessario recarsi di persona a Roma.

    Il voto è segreto.

  • Si voterà per l’elezione dei seguenti membri:

    • 1 Presidente FSI

    • 7 Consiglieri Federali eletti dagli Affiliati (società)

    • 2 Consiglieri Federali eletti dai Delegati Regionali dei Giocatori

    • 1 Consigliere Federale eletto dai Delegati Regionali degli Istruttori

    • 1 Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

    Il Consiglio Federale è dunque composto da 1 Presidente e 10 Consiglieri, garantendo tra questi ultimi la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore a 1/3.

    • Per l’elezione del Presidente della FSI e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti hanno diritto di voto i presidenti degli Affiliati o un loro delegato purché componente il consiglio direttivo societario, i Delegati Regionali dei Giocatori e i Delegati Regionali degli Istruttori

    • Per i Consiglieri Federali in quota Giocatori hanno diritto di voto i Delegati Regionali dei Giocatori

    • Per il Consigliere Federale eletto in quota Istruttori hanno diritto di voto i Delegati Regionali degli Istruttori

  • L'art. 14 comma 9 dello Statuto prevede che i Presidenti degli affiliati aventi diritto al voto o i loro delegati (membri del consiglio direttivo della società) possono essere portatori di 2 deleghe.

    Ogni presidente (o suo delegato) potrà dunque esprimere il voto della propria società più quello di altre due società.

    Non vi è alcun limite territoriale per la delega. A titolo d’esempio, una ASD pugliese può delegare il proprio voto ad una società piemontese.

    Non è invece possibile la delega del voto per i Delegati Regionali dei Giocatori e degli Istruttori che, per esprimere la loro preferenza, dovranno necessariamente essere presenti.

    Tuttavia, l’art 14. comma 5 dello Statuto prevede che: “i delegati dei giocatori e degli istruttori, impossibilitati a partecipare alle assemblee, vengono sostituiti dal rispettivo supplente da individuarsi nel primo dei non eletti nelle assemblee di categoria”.

  • L’art. 14 comma 10 dello Statuto prevede che: “i componenti del Consiglio Federale e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti, i membri degli Organi di Giustizia, i Presidenti dei Comitati Regionali ed i Delegati Regionali non possono rappresentare società né direttamente, né per delega. I candidati alle cariche elettive non possono rappresentare in assemblea società né direttamente né per delega”.

    Inoltre, non potranno votare le società che non rispettano i requisiti di cui all’art. 14 comma 3 dello Statuto che riconosce il diritto solo “agli affiliati che risultino iscritti al Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 e che abbiano maturato un’anzianità minima di affiliazione di 12 (dodici) mesi precedenti la data di convocazione dell’Assemblea, a condizione, nel mede-simo periodo, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva ufficiale della Federazione stabilita dai programmi Federali. Per effettiva attività sportiva si intende che almeno un atleta della società abbia partecipato ad una manifestazione omologata nel corso dell’anno precedente alle elezioni, oppure che una squadra della società abbia partecipato ad un campionato nazionale a squadre nell’anno precedente alle elezioni. A tal fine, è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell’ambito di programmi Federali, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica prevista dall’art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla Federazione. Ai fini dell’esercizio di voto, l’iscrizione al Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio 2021-2024”.